Comunicazioni

30 Novembre 2022

ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI PARI OPPORTUNITA’ PER IL QUADRIENNIO 2023/2026

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verbania,

– visti l’art. 25 della L. n. 247 del 31/12/2012 e il Regolamento del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Verbania approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania in data 3/02/2014

– visti in particolare il paragrafo 9.1 del predetto Regolamento che prevede che le elezioni dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, il paragrafo 9.6 il quale prevede che le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato e il paragrafo 9.7 in base al quale le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel medesimo Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine

FISSA

Per lo svolgimento delle elezioni del nuovo Comitato per le pari opportunità le seguenti date:

–          23 gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 14.30 presso la Sala Mediazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in Verbania, Corso Europa n. 3

 e, in prosecuzione:

–          24 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Mediazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in Verbania, Corso Europa n. 3

–          25 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Mediazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in Verbania, Corso Europa n. 3

PRECISA CHE

Ai sensi del Regolamento del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Verbania, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania in data 3/02/2014:

– il numero di consiglieri eleggibili è 6 (sei), mentre il settimo componente è designato dal Consiglio dell’Ordine al suo interno (art. 2 Regolamento);

– ciascun elettore esprime voto di preferenza in numero pari ai componenti da eleggere, indicando candidati d’entrambi i generi in ragione di quattro a due (art. 9.9 Regolamento);

– hanno diritto al voto gli Avvocati iscritti all’Albo, negli elenchi e sezioni speciali degli Avvocati di Verbania, alla data di scadenza dl deposito delle candidature e sono esclusi dal diritto al voto gli Avvocati che per qualunque ragione siano sospesi dall’esercizio della professione; (art. 9.3 Regolamento);

– la candidatura al CPO è alternativa a quella al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (art. 9.4 bis Regolamento);

– sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste e in ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni (art. 9.5 Regolamento);

– sono eleggibili, ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 113/2017, gli iscritti/e che hanno diritto al voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento (art. 9.8 Regolamento)

INVITA

i Colleghi e le Colleghe interessati a presentare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro le ore 12 del giorno 13 gennaio 2023, quale decimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito, anche a mezzo PEC, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di atto sottoscritto  e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

SEGNALA

che i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 (quattro) oltre il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (o da altro Avvocato dallo stesso designato), vengono designati dal Comitato di Pari Opportunità uscente.

RICORDA

in applicazione dell’art. 7 L. n. 113/2017 che la propaganda elettorale, che consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non può ledere il prestigio della categoria o di altri candidati, va svolta nel rispetto delle norme deontologiche ed è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto;  è ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all’articolo 8 L. n. 113/2017.

DISPONE INFINE CHE

L’avviso di convocazione sia:

– pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ordine;

– spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata;

– affisso in modo visibile dal giorno della convocazione sino a quello precedente le votazioni, sia presso gli  uffici dell’Ordine, sia sulla bacheca dell’Ordine;

– comunicato al Consiglio Nazionale Forense.

Verbania, 29 novembre 2022

Il Presidente

Avv. Marco Marchioni

Allegati

  • AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI PARI OPPORTUNITA' PER IL QUADRIANNIO 2023_2026


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    Caricato il: 30.11.2022

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Accesso ad ANPR, la Guida operativa

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Comunicazioni 21 Novembre 2023

PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO ANNO 2024

Pregg.mi Colleghi , la presente per rammentarVi che entro il termine perentorio del 31.12.2023 dovrà essere presentata la domanda per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio per l’anno 2023. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma gestionale del Consiglio Nazionale Forense che, previo parere obbligatorio del presente Ordine, provvederà a deliberare sulla domanda. I requisiti di esperienza e di rispetto degli obblighi formativi, saranno rispettati con l’indicazione di n. 10 udienze nell’anno 2023 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2022. Per quanto attiene le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, l’interessato dovrà presentare al COA adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all’art. 1 del regolamento Nazionale per la tenuta degli albi relativi alla difesa d’ufficio, che per comodità si allega. Per essere inseriti nell’elenco l’interessato dovrà attestare di aver partecipato ad almeno 10 udienze nell’anno 2023 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2022. La domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata. Cordiali saluti. Il Consigliere Delegato Avv. Roberto Stefano Brovelli

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COMPENSAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – SECONDA FINESTRA TEMPORALE – SUGGERIMENTI OPERATIVI

Con l’ultimo Decreto MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. il 26/9/2023 è stata introdotta un’ulteriore finestra temporale dal 1/9 sino al 31/10 di ciascun anno, oltre quella già prevista dal 1/3 al 30/4, per poter effettuare la compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello stato con oneri previdenziali. Sulla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali RGS-MEF è pertanto operativa la nuova finestra per poter effettuare la procedura di autocertificazione, con l’inserimento delle fatture per le quali si intenda esercitare l’opzione di utilizzo del credito in compensazione. Lo stanziamento complessivo rimane fermo al tetto di 40 milioni di euro annui.  Sino al 2022 lo stanziamento era di 10 milioni. La possibilità di compensare i crediti per patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali, così come l’innalzamento dei fondi per la compensazione e l’apertura di una seconda finestra temporale, è dovuta alla costante richiesta di Cassa Forense in collaborazione con il CNF e con il sostegno dell’OCF. Si segnala che: per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione; si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale (31/10), in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore; Scaduto il termine per l’inserimento (ora 31/10/2023) il sistema PCC comunica: all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto; all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice […]

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