Comunicazioni

23 Novembre 2022

Permanenza elenco difensori d’ufficio anno 2023

Pregg.mi Colleghi ,
la presente per rammentarVi che entro il termine perentorio del 31.12.2022 dovrà essere presentata la domanda per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio per l’anno 2023.
La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma gestionale del Consiglio Nazionale Forense che, previo parere obbligatorio del presente Ordine, provvederà a deliberare sulla domanda.
I requisiti di esperienza e di rispetto degli obblighi formativi, saranno rispettati con l’indicazione di n. 10 udienze nell’anno 2022 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2021.
Per quanto attiene le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, l’interessato dovrà presentare al COA adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all’art. 1 del regolamento Nazionale per la tenuta degli albi relativi alla difesa d’ufficio, che per comodità si allega.

Per essere inseriti nell’elenco l’interessato dovrà attestare di aver partecipato ad almeno 10 udienze nell’anno 2022 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2021.
La domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Avv. Roberto Stefano Brovelli

 

Allegati

  • Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 2019


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    Caricato il: 23.11.2022

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Comunicazioni 6 Dicembre 2023

Accesso ad ANPR, la Guida operativa

Si comunica che al fine di garantire agli avvocati  l’assistenza  tecnica nell’uso della nuova procedura online per l’estrazione dei certificati anagrafici dei cittadini iscritti all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione), l’attivazione del servizio è fissata a partire dalle ore 13 dell’11 dicembre 2023. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense è consultabile la Guida operativa che sarà poi disponibile sul portale ANPR al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it. Allegati Certificati on line - Modalità operative per gli avvocati ScaricaCaricato il: 06.12.2023

Comunicazioni 29 Novembre 2023

Elenco dei difensori degli adulti e dei difensori/curatori speciali del minore ai sensi della legge n. 149/2001

Egregi Colleghi, nella sezione Fondo di solidarietà donne vittime di violenza potete trovare il moduli per la richiesta di permanenza e il modulo per  la domanda di iscrizione nell’elenco dei difensori degli adulti e dei difensori/curatori speciali del minore ai sensi della legge n. 149/2001. Si precisa il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato via PEC a questo Ordine entro e non oltre l’8 gennaio 2024, il quale, previo controllo avrà cura di inviarlo all’Ordine di Torino. Per quanto concerne l’aggiornamento dell’elenco dei difensori degli adulti e dei difensori/curatori speciali del minore ai sensi della legge n. 149/2001 valevole presso il Tribunale di Verbania verranno date a breve le necessarie informazioni. Cordiali saluti. La Segreteria dell’Ordine Avvocati Verbania

Comunicazioni 21 Novembre 2023

PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO ANNO 2024

Pregg.mi Colleghi , la presente per rammentarVi che entro il termine perentorio del 31.12.2023 dovrà essere presentata la domanda per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio per l’anno 2023. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma gestionale del Consiglio Nazionale Forense che, previo parere obbligatorio del presente Ordine, provvederà a deliberare sulla domanda. I requisiti di esperienza e di rispetto degli obblighi formativi, saranno rispettati con l’indicazione di n. 10 udienze nell’anno 2023 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2022. Per quanto attiene le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, l’interessato dovrà presentare al COA adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all’art. 1 del regolamento Nazionale per la tenuta degli albi relativi alla difesa d’ufficio, che per comodità si allega. Per essere inseriti nell’elenco l’interessato dovrà attestare di aver partecipato ad almeno 10 udienze nell’anno 2023 (di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio ) e n. 15 crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie ) acquisiti nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2022. La domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata. Cordiali saluti. Il Consigliere Delegato Avv. Roberto Stefano Brovelli

Cassaforense 6 Ottobre 2023

COMPENSAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – SECONDA FINESTRA TEMPORALE – SUGGERIMENTI OPERATIVI

Con l’ultimo Decreto MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. il 26/9/2023 è stata introdotta un’ulteriore finestra temporale dal 1/9 sino al 31/10 di ciascun anno, oltre quella già prevista dal 1/3 al 30/4, per poter effettuare la compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello stato con oneri previdenziali. Sulla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali RGS-MEF è pertanto operativa la nuova finestra per poter effettuare la procedura di autocertificazione, con l’inserimento delle fatture per le quali si intenda esercitare l’opzione di utilizzo del credito in compensazione. Lo stanziamento complessivo rimane fermo al tetto di 40 milioni di euro annui.  Sino al 2022 lo stanziamento era di 10 milioni. La possibilità di compensare i crediti per patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali, così come l’innalzamento dei fondi per la compensazione e l’apertura di una seconda finestra temporale, è dovuta alla costante richiesta di Cassa Forense in collaborazione con il CNF e con il sostegno dell’OCF. Si segnala che: per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione; si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale (31/10), in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore; Scaduto il termine per l’inserimento (ora 31/10/2023) il sistema PCC comunica: all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto; all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice […]

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