21 Ottobre 2021
Compensazione dei crediti da Gratuito Patrocinio
Con riferimento alla notizia, riportata da alcuni Colleghi, secondo la quale sarebbe possibile da quest’anno compensare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali a Cassaforense con i crediti maturati verso lo Stato a titolo di compensi per gratuito patrocinio, occorre precisare come una siffatta interpretazione appare in contrasto con l’attuale dato normativo.
Come già precisato da Cassaforense, con la legge di stabilità 2016, in particolare il comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 si era previsto che
“A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche’ al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo’ essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).”
Si evidenzia come il Decreto interministeriale del 15/07/2016 – Min. Economia e Finanze attuativo della norma appena citata preveda, tra l’altro:
Art. 1 Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ con le quali, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche’ procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
con ciò richiamando, né poteva essere diversamente, la norma di legge.
In particolare è previsto che:
Art. 3 Requisiti.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.
2. I crediti devono essere liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico.
3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del testo unico.
4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione
5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
6. Per l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 puo’ essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione puo’ essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
7. L’opzione di cui al comma 5 puo’ essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della fattura.
Al comma 1 si ribadisce il fatto che i crediti possono essere utilizzati solo per le richiamate finalità dettate dal comma 778 dell’art.1 Legge 208/2015.
Art. 5 Procedura di compensazione.
In vigore dal 27/07/2016
1. I crediti selezionati in base all’art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.
2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in piu’ soluzioni, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.
4. Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell’elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l’intero modello F24 che contiene l’operazione di compensazione sara’ scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sara’ reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
5. Nel caso in cui l’addebito del saldo del modello F24 telematico non sia andato a buon fine, oppure se l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico, diversi da quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l’intero modello F24 sara’ scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sara’ reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
6. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico.
con ciò prevedendosi che, laddove il mod. 24 contenente l’operazione di compensazione contenga crediti non utilizzabili, il sistema procederà allo scarto dell’intero modello.
E’ noto che tale compensazione deve avvenire necessariamente attraverso l’accesso alla Piattaforma Crediti Commerciali del MEF (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml)
In conformità a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale essa consente infatti di operare la compensazione:
1. per i soggetti che vantano crediti per diritti, spese e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del T.U.S.G. in qualsiasi data maturati e non ancora saldati (neanche parzialmente) e non opposti
2. avvocati che esercitano la professione sia in forma individuale che in forma associata e societaria
3. in ambito penale sono compensabili le fatture emesse per difese di soggetti ammessi al PSS e quelle per le difese d’ufficio di irreperibili (art. 117 TU), irreperibili di fatto e degli insolvibili (art.116 TU)
4. i crediti possono essere compensati con ogni imposta e tassa (IRPEF, IVA, IMU) e con i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti ( NO per Cassa di Previdenza Forense)
5. la cessione può essere anche parziale
6. la finestra di compensazione si apre ogni anno dal 01 marzo al 30 aprile
Cassa Forense ha già precisato quindi che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense, come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778.
Si ritiene che l’equivoco possa discendere dal fatto che dal 2021 è stata attivata, tramite convenzione con Agenzia delle entrate, la possibilità, per gli iscritti a Cassa Forense, di pagare tramite il modello F24 alcune tipologie di contributi, in alternativa al consueto bollettino Mav o al pagamento tramite Forensecard, consentendo anche la compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato. Si tratta però di istituti diversi.
La Convenzione consente infatti di procedere con la compensazione, attraverso il mod. F24, dei crediti vantati verso lo stato per i tributi e le imposte, ma non per le somme dovute dallo Stato per diritti, spese e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del T.U.S.G. La norma di legge sopra richiamata infatti non include i contributi previdenziali dovuti dal professionista a Cassaforense dal novero delle imposte e contributi compensabile, né si può ritenere che la Convenzione sottoscritta tra Cassaforense e Agenzia delle Entrate possa o potesse ampliare la platea dettata dalla norma di legge.
In una prima fase sarà consentita l’utilizzazione della nuova modalità solo per provvedere al pagamento dei contributi minimi obbligatori 2021 e per le due rate in autoliquidazione di cui al Mod. 5/2021, in seguito, essa verrà estesa anche ad altre tipologie di contributi (obbligatori e/o facoltativi), non però per le somme a credito per Gratuito Patrocinio.
L’attivazione della nuova modalità di pagamento F24 prevederà che ogni iscritto, accedendo alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it), cliccando nella casella “PAGAMENTI” potrà scegliere, in alternativa, se generare e stampare il Modello F24 oppure il bollettino Mav
(Si precisa che qualora l’iscritto scelga di utilizzare la modalità di pagamento con F24 per la 1° rata dei contributi minimi obbligatori 2021, tale scelta sarà automaticamente estesa anche alle altre 3 rate dei minimi e non sarà possibile, per l’anno in questione, utilizzare modalità di pagamento alternative. Il medesimo criterio sarà applicato anche alle 2 rate in autoliquidazione mod.5/2021 con scadenza 31/7 e 31/12/2021.)
Una volta effettuata la scelta di generare il modello F24, il sistema produrrà in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi” esempio.
A questo punto, per procedere con il pagamento, anche tramite compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato (si ribadisce: tra questi crediti non rientrano tuttavia i crediti maturati verso lo Stato a titolo di compensi per gratuito patrocinio) , sarà necessario accedere alla piattaforma ENTRATEL/FISCONLINE, con le proprie credenziali o quelle del consulente di fiducia, cliccare su F24 WEB e COPIARE tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa che si è in precedenza stampato o salvato sul pc; si dovrà, quindi, compilare l’apposita “sezione Erario” ove si indicheranno i codici tributo e l’importo del relativo credito che eventualmente si intende compensare.
Si raccomanda di utilizzare i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato, ricopiandoli fedelmente in F24WEB affinché possa essere garantita all’iscritto la corretta rendicontazione del versamento nella propria posizione personale. In caso di errate indicazioni di codici o dell’anno di riferimento, non potrà essere garantita una tempestiva, ma soprattutto corretta, imputazione dei versamenti effettuati, utili ad esempio ai fini del rilascio di certificazioni o per la definizione di posizioni debitorie in fase di pensionamento.
Si raccomanda, inoltre, di non utilizzare il modello F24 per compensare altre tipologie di contributi (es: riscatto, debiti per anni pregressi, ecc.) per evitare ritardate o errate imputazioni dei versamenti.
Dal 15 ottobre 2021 è stato attivato il canale di pagamento PagoPA con la possibilità di utilizzare la Forense Card e la procedura di rateizzazione delle somme dovute. Con PagoPA, a differenza che con F24, la ricevuta di pagamento sarà immediatamente disponibile, anche nella posizione personale dell’iscritto sul sito Cassaforense.
Attenzione rischi collegati.
Sebbene qualche iscritto abbia provato a compensare i contributi cassa con i crediti verso lo Stato per Gratuito Patrocinio, l’adesione alla tesi che vorrebbe consentire la compensazione espone il contribuente a due diversi profili di rischio.
Dal punto di vista fiscale, in caso di credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione l’Agenzia delle Entrate potrebbe emettere appositi atti di recupero (art. 27, commi da 16 a 20, d.l. 185/2008) delle somme indicate, irrogando la corrispondente sanzione prevista dall’art. 13, comma 4, d.lgs. 471/1997, che prevede che “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.
Dal punto di vista previdenziale, si ricorda che l’omesso pagamento dei contributi è assoggettato da Cassaforense ad autonoma sanzione.
In ogni caso, deve essere rilevato che per il corrente anno, essendosi le procedure di validazione dei crediti attraverso il portale del MEF chiuse il 30.4. scorso, eventuali crediti sarebbero astrattamente compensabili solo nel caso in cui non siano già stati utilizzati per la compensazione in occasione di precedenti scadenze fiscali.
Avv. Gianluca Ubertini
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