Comunicazioni

29 Febbraio 2024

APPLICATIVO SIAMM – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Care Colleghe e Cari Colleghi,
com’è noto, il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).

Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Verbania, si propone attraverso il sistema Riconosco.

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce Istanza patrocinio stragiudiziale.

Sulla piattaforma, il difensore inserirà 

  • Per la mediazione: il numero del procedimento, il nome dell’Organismo di mediazione, la data dell’accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l’importo del valore dell’accordo;
  • Per la negoziazione assistita: gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione al CNF tramite piattaforma dedicata, se riguardante i procedimenti di famiglia anche la data di trasmissione pec all’Ordine e la data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione.
  • Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì
  • l’importo del compenso richiesto
  • la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento

e allegherà i seguenti documenti:

– formale istanza con sommaria descrizione dell’attività svolta contenente parcella proforma emessa per le prestazioni svolte (firmata digitalmente in formato grafico)

–  copia verbale di conciliazione

– dichiarazione della parte circa la permanenza delle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio e delibera di avvenuta ammissione.

Tenuto conto che lo spazio per gli allegati sulla piattaforma è limitato si consiglia di produrre un unico PDF.

Poiché il sistema del Ministero non prevede avvisi di deposito ai COA Vi chiediamo la cortesia di avvisarci con una mail dell’avvenuta presentazione.

Una volta completata la procedura sul SIAMM, il COA delibererà in ordine alla congruità o non congruità della parcella caricata, annotando il provvedimento sulla piattaforma SIAMM.

L’annotazione sul SIAMM vale come comunicazione al difensore.

All’esito della delibera del COA, il Ministero della Giustizia

– se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;

– effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato;

– quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza.

Il Consigliere Segretario Avv. Gianluca Ubertini

Allegato:

Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia

Allegati

  • Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia


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    Caricato il: 29.02.2024

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Comunicazioni 10 Ottobre 2026

Importanti novità in materia di TSO – Sentenza Corte Costituzionale n. 157/2026 e prime indicazioni operative

Cari Colleghi, come probabilmente già saprete, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 (https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/157), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, nonché della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica. In particolare, la Corte ha stabilito che, al momento della notifica dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona interessata debba essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza di tale nomina, debba essere assistita da un difensore d’ufficio, designato attingendo agli elenchi di cui all’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. L’applicabilità di quanto disposto dalla Consulta sarà operativa sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. In concreto, ciò significa che l’avvocato iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio in ambito penale che risulterà di turno nel servizio di reperibilità potrà essere nominato difensore d’ufficio del soggetto destinatario del provvedimento di TSO, con l’obbligo di prestare il patrocinio in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 5, c.p.p. Si precisa tuttavia che – sempre in base a quanto chiarito dalla Corte – la presenza del difensore all’udienza di convalida avanti al Giudice Tutelare ha carattere facoltativo. Si ricorda che il procedimento di convalida del TSO rientra nella competenza del Giudice Tutelare, nell’ambito della Volontaria Giurisdizione. Il Consiglio è pienamente consapevole delle criticità e delle complessità operative che discendono da questa decisione: sia per quanto riguarda gli oneri comunicativi nei confronti del destinatario del provvedimento, sia per le esigenze di preparazione specifica che l’immediata attuazione della pronuncia comporta per i difensori d’ufficio, chiamati a intervenire in un ambito procedimentale non compreso […]

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Indicazioni operative funzionamento Spedigius da dott.ssa Alfieri e Corte d’Appello di Torino

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Elezioni dei componenti il Comitato dei delegati del Distretto di Cassaforense

Care iscritti e cari iscritti, vi ricordo che, settimana prossima, si terranno anche presso il nostro Ordine le votazioni per l’elezione dei componenti il Comitato dei Delegati del Distretto di Torino per Cassaforense, quadriennio 2027-2030. Il seggio elettorale, presso la Sala Martinoli, rimarrà aperto Lunedì 5 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Martedì 6 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Mercoledì 7 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Giovedì 8 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Venerdì 9 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con orario di chiusura prefissato alle 13.00 del giorno venerdì 9 ottobre 2026. Qui le LISTE presentate: LISTA N. 1 – “FUTURO IN CASSA FORENSE Previdenza, Welfare e Impegno per l’Avvocatura” Avv. CECCHIN Fabio (Foro di Ivrea) Avv. ZARBA Francesco (Foro di Torino) Avv.ta RUGGERONE Giulia (Foro di Novara) LISTA N. 2 – “Avvocatura: futuro e benessere”       Avv.ta MONTANARA Giorgia (Foro di Asti) Avv. STRERI Claudio (Foro di Cuneo) Avv.ta MANFERTO Gianna (Foro di Vercelli)   È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare. Invitiamo tutti alla massima partecipazione. Avv. Gianluca Ubertini Presidente della Commissione elettorale

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Convegno “La tutela dell’economia del territorio – Guardia di Finanza e presidi antiriciclaggio” – Verbania 24.9.2026.

Cari Colleghi, Faccio seguito a quanto già comunicato nei giorni precedenti per ricordarvi l’importante convegno in oggetto, in materia di antiriciclaggio, del 24 settembre p.v., organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del VCO, in collaborazione con il nostro Ordine,con il Consiglio Notarile e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania. Come già riferito l’evento si terrà giovedì 24 settembre 2026, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il Centro Eventi “Il Maggiore” di Verbania, Via San Bernardino n. 49. Vi informo che, negli scorsi giorni, l’evento è stato accreditato da questo Consiglio con il riconoscimento di n. 4 (quattro) crediti formativi, di cui 2 in materia deontologica e 2 ordinari. Vi invito a procedere al più presto – per ragioni organizzative – all’iscrizione, tramite la piattaforma Riconosco Come già riferito si tratta di un’importante occasione di approfondimento e confronto su un tema di estrema delicatezza e attualità a cui vi consiglio vivamente di partecipare. Nel corso dell’incontro verranno infatti illustrati e chiariti i concreti obblighi antiriciclaggio a cui siamo tenuti come professionisti, unitamente alle modalità operative con cui la Guardia di Finanza svolge l’attività ispettiva e di controllo. Cordiali saluti. Il Presidente Avv. Paolo Ricci Convegno antiriciclaggio 24.9.2026 Allegati Convegno antiriciclaggio 24.9.2026 ScaricaCaricato il: 14.09.2026

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