Comunicazioni

29 Febbraio 2024

APPLICATIVO SIAMM – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Care Colleghe e Cari Colleghi,
com’è noto, il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).

Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Verbania, si propone attraverso il sistema Riconosco.

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce Istanza patrocinio stragiudiziale.

Sulla piattaforma, il difensore inserirà 

  • Per la mediazione: il numero del procedimento, il nome dell’Organismo di mediazione, la data dell’accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l’importo del valore dell’accordo;
  • Per la negoziazione assistita: gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione al CNF tramite piattaforma dedicata, se riguardante i procedimenti di famiglia anche la data di trasmissione pec all’Ordine e la data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione.
  • Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì
  • l’importo del compenso richiesto
  • la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento

e allegherà i seguenti documenti:

– formale istanza con sommaria descrizione dell’attività svolta contenente parcella proforma emessa per le prestazioni svolte (firmata digitalmente in formato grafico)

  copia verbale di conciliazione

– dichiarazione della parte circa la permanenza delle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio e delibera di avvenuta ammissione.

Tenuto conto che lo spazio per gli allegati sulla piattaforma è limitato si consiglia di produrre un unico PDF.

Poiché il sistema del Ministero non prevede avvisi di deposito ai COA Vi chiediamo la cortesia di avvisarci con una mail dell’avvenuta presentazione.

Una volta completata la procedura sul SIAMM, il COA delibererà in ordine alla congruità o non congruità della parcella caricata, annotando il provvedimento sulla piattaforma SIAMM.

L’annotazione sul SIAMM vale come comunicazione al difensore.

All’esito della delibera del COA, il Ministero della Giustizia

– se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;

– effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato;

– quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza.

Il Consigliere Segretario Avv. Gianluca Ubertini

Allegato:

Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia

Allegati

  • Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia


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    Caricato il: 29.02.2024

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Comunicazioni 23 Luglio 2024

Apertura Cancellerie Tribunale dei Minorenni e Tribunale di Sorveglianza di Torino

Cari Colleghi, si allega quanto pervenuto dal Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle D’Aosta circa i depositi telematici degli atti curati dagli Avvocati tramite PEC, nel quale vengono indicate le modalità di gestione e di “smistamento” da parte della Cancelleria di quanto pervenuto. Ad ogni buon conto rimane fermo (e non potrebbe essere diversamente) che “il deposito telematico riguardante atti in scadenza si considera tempestivo per il mittente quando effettuato entro le ore 24 del giorno in scadenza“. In merito all’attività del Tribunale dei Minorenni negli scorsi giorni Vi avevamo trasmesso la comunicazione riferita alla diminuzione dell’orario di apertura delle Cancellerie dalle 9.15 alle 12.15 (che per Vostra comodità allego nuovamente alla presente). Vi segnalo che sul punto è in corso un’interlocuzione tra Tribunale dei Minorenni e l’Unione Regionale degli Ordini forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, la quale ha osservato – da un lato – non essere corretto prevedere una riduzione di un’ora dell’orario di apertura della Cancelleria senza preavvisare i Consigli dell’Ordine del distretto, e che dall’altro non si comprende la motivazione della riduzione d’orario, posto che il deposito via PEC degli atti dovrebbe aver al contrario diminuito l’attività allo sportello (che rimane comunque importante data la difficoltà di interlocuzione telefonica con gli Uffici, le necessità dei Curatori speciali del minore e degli stessi avvocati). Anche il Tribunale di Sorveglianza di Torino, settore Misure Alternative “in considerazione del periodo estivo e della carenza di personale” ha recentemente modificato l’orario di apertura al pubblico delle proprie Cancellerie, limitandola al martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30. In questo caso l’Ufficio non risulta aver neppure comunicato detta modifica agli Ordini tramite i consueti canali istituzionali, limitandosi ad appendere dei cartelli presso il Tribunale, come da fotografia che si allega. Ovviamente anche su questo fronte è intervenuta l’Unione Regionale, sia per stigmatizzare […]

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