28 Luglio 2021
Avvocato – potere di autenticazione di firma in ambito elettorale
L’art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l’art. 14 della legge n. 53/1990 inserendo gli avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352).
Si tratta di un’innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell’avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall’avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili).
L’unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all’ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto.
Si evidenzia che, a differenza di quanto per esempio avviene per i Consiglieri comunali che sono competenti solo in ambito comunale, l’Avvocato è competente per tutto il territorio del circondario di appartenenza.
Nella sezione Documenti troverete l’elenco degli Avvocati che hanno comunicato la loro disponibilità.
In allegato il modello di dichiarazione da inviare all’Ordine.
Comunicazione disponibilità autentica
Allegati
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Comunicazioni 8 Aprile 2024
Contributo unificato istanze 492 bis c.p.c.
Cari Colleghi, allego comunicazione pervenuta dal Dirigente UNEP dott. Francesco Caramiello con la quale si fa presente che per ogni istanza di ricerca beni ex art. 492 bis c.p.c. è necessario versare – tramite PagoPA e ad esclusione delle materie esenti – il contributo unificato di € 43,00 previsto dal T.U. Giustizia. L’orientamento pare ormai consolidato anche in forza del parere del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero, citato dal dott. Caramiello nella sua comunicazione e che pure si allega. Provando ad eseguire il versamento tramite PagoPA si può tuttavia notare come ad oggi non vi sia traccia dell’UNEP di Verbania nell’elenco dei soggetti ai quali intestare il pagamento. A tal proposito l’UNEP, su indicazione del Ministero, ci suggerisce di selezionare quale ente destinatario la voce “Tribunale Ordinario – Verbania”. Cordiali saluti. Il Presidente Avv. Paolo Ricci Allegati Comunicazione UNEP 6.4.2024 ScaricaCaricato il: 08.04.2024 Contributo unificato 492 bis cpc ScaricaCaricato il: 08.04.2024
Comunicazioni 29 Febbraio 2024
APPLICATIVO SIAMM – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE
Care Colleghe e Cari Colleghi, com’è noto, il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162). Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Verbania, si propone attraverso il sistema Riconosco. Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce Istanza patrocinio stragiudiziale. Sulla piattaforma, il difensore inserirà Per la mediazione: il numero del procedimento, il nome dell’Organismo di mediazione, la data dell’accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l’importo del valore dell’accordo; Per la negoziazione assistita: gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione al CNF tramite piattaforma dedicata, se riguardante i procedimenti di famiglia anche la data di trasmissione pec all’Ordine e la data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione. Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì l’importo del compenso richiesto la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento e allegherà i seguenti documenti: – formale istanza con sommaria descrizione dell’attività svolta contenente parcella proforma emessa per le […]
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