Patrocinio a spese dello stato

OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA RICONOSCO

Precisazioni su entrate da considerare ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (3/12/2020)

Care Colleghe e Cari Colleghi,

da qualche tempo vengono comunicati al Consiglio dell’Ordine, numerosi provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la revoca delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso dal Consiglio o di decreti di liquidazione emessi dai Giudici.

Si tratta, principalmente, di revoche al beneficio giustificate dalla mancanza dei requisiti di reddito indicati dalla legge, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Dato che le informazioni reddituali del soggetto istante e degli eventuali soggetti conviventi sono richieste al momento della presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine, si invitano gli iscritti a richiedere con precisione ai propri clienti tutti i dati necessari, evidenziando l’importanza di fornire un quadro veritiero della situazione, senza nascondere nulla, al fine di evitare di incorrere in revoche e/o peggio, in false dichiarazioni.

Si ricorda in particolare che:

andranno comunicati i redditi imponibili ai fini Irpef, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (non dalla dichiarazione Isee);

se l’interessato convive con altre persone, il suo reddito si cumula con quello dei familiari conviventi (rileva anche una convivenza more uxorio);

ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta sulle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (es. pensioni di invalidità, rendite Inail ecc.);

i redditi dei conviventi non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio se si tratta di cause aventi ad oggetto diritti della personalità ovvero intentate contro i conviventi.

Si precisa, poi, che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24378/2019 del 30/09/2019 ha statuito che ai fini della verifica “delle condizioni di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica“, con ciò ritenendo che gli assegni di mantenimento percepiti dalle componenti il nucleo familiare vadano a costituire reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell’ammissione.

Nella speranza di avere fatto chiarezza si rimane a disposizione dei Colleghi e delle Colleghe che ne avessero necessità.

Si ricorda che, per effetto dell’aggiornamento intervenuto con Decreto 10 maggio 2023, a far tempo dal 6 giugno 2023,  l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad euro 12.838,01.

 

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