Negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato il 5 febbraio 2024 la nuova piattaforma unica nazionale che permette agli avvocati di eseguire, con una sola operazione, il deposito a fini statistici (art. 11, d.l. 132/2014) degli accordi di negoziazione assistita e, per i soli accordi in materia di famiglia, il deposito finalizzato all’archiviazione e conservazione da parte dei Consiglio dell’Ordine (art. 6, c. 3-ter, d.l. 132/2014).
L’utilizzo della nuova piattaforma CNF è importante in quanto mette a disposizione, attraverso l’area personale (accesso con SPID o CNS), la funzione di consultazione degli accordi depositati presso qualsiasi COA, nei quali sia presente un collegamento con l’avvocato che effettua la ricerca (soggetto depositante, difensore, co-difensore, difensore di controparte).
La piattaforma sostituisce il gestionale CNF precedentemente in uso per il deposito degli accordi di negoziazione a fini statistici. Quindi, essa deve ora essere utilizzata per il deposito di tutti gli accordi, compresi quelli in materia di famiglia, i quali non possono più essere trasmessi via pec all’Ordine.
Al fine di consentire la completezza e la gestione unitaria dell’archivio degli accordi in materia di famiglia, è necessario che gli avvocati che hanno inviato via pec tali accordi al Consiglio dell’Ordine a far tempo dal 1.3.2023 (e non hanno già caricato gli stessi accordi nella nuova piattaforma) provvedano a caricarli nella propria area personale della piattaforma CNF, unitamente all’autorizzazione o al nulla osta rilasciato dalla Procura.
Nella pagina del sito web del CNF https://www.