Fondo di solidarietà donne vittime di violenza e fondo per il patrocinio legale delle vittime di discriminazioni

Fondo di solidarietà donne vittime di violenza

Istruzioni per l'accesso al Fondo

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 11 del 17 marzo 2008 ha istituito un “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.

A seguito dell’approvazione di questa Legge la Giunta regionale ha approvato il Regolamento di attuazione, le Convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi e l’affidamento a Finpiemonte s.p.a. (Ente gestore) della gestione del Fondo stesso .

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei servizi pubblici, agli operatori ed alle operatrici delle organizzazioni senza scopo di lucro, agli operatori delle forze dell’ordine che operano nel settore della prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, ed alla Magistratura inquirente e giudicante per la parte di loro competenza ed interesse.

1. Chi può accedere al Fondo

Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

a. abbiano età superiore ai 18 anni;

b. siano residenti in Piemonte;

c. che intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a partire dal 4 aprile 2008 (data di

entrata in vigore della LR 11/2008);

d. abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. In questo

caso si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza.

Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.

2. Per quali reati si può chiedere l’accesso al Fondo

Al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito:

- violenza sessuale;

- maltrattamenti fisici e psicologici;

- fenomeni di persecuzione;

- abusi e minacce;

- molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;

- in tutti i casi in cui i comportamenti di cui sopra trovino origine nel disvalore attribuito alla donna in quanto tale.

3. Quali spese copre il Fondo regionale

Il fondo regionale copre le spese di assistenza legale nell’ipotesi in cui il patrocinio sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nell’elenco previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

Si ricorda che le donne vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:

- 609-bis ( violenza sessuale )

- 609-quater (atti sessuali con minorenne )

- 609-octies ( violenza sessuale di gruppo)

possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Legge dello Stato 38/09, art. 4), senza limite di reddito e per reati che siano stati tentati o consumati a partire dal 9 maggio 2009 (data di entrata in vigore della Legge 38/09).

Tali donne, pertanto, fruendo del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere al Fondo regionale solo per le spese che non rientrano nella normativa nazionale, possono cioè chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali.

4. Modalità di accesso al Fondo regionale

Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;

scegliere il proprio avvocato patrocinante entro gli elenchi istituiti;

compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo che lo stesso Ordine trasferirà all’Ente gestore del Fondo accompagnandolo con un proprio parere sull’ammissibilità.

5. Modalità di concessione del contributo regionale

L’Ente gestore delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda che ne fornisce tempestivamente notizia all' interessata.

Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso può essere presentato dall’avvocato patrocinante prescelto.

6. Ricevimento del contributo economico

Al termine di ogni fase processuale l’avvocato patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, seguendo le stesse modalità previste per il gratuito patrocino a spese dello stato. La richiesta di liquidazione viene presentata all’Ordine degli Avvocati di appartenenza che, insieme a un parere di congruità, la invia all’Ente gestore.

L’Ente gestore del Fondo provvede a liquidare la parcella presentata dall’avvocato patrocinante dopo aver verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l’ordine cronologico di ricevimento dell’Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

7. Restituzione del contributo economico

Nel caso in cui la vittima recuperi effettivamente le somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l’Ente gestore chiederà la restituzione del contributo alla parte lesa che ha ottenuto il rimborso delle spese stesse (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia della persona che ha beneficiato del Fondo, l’Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

8. Obbligo per gli avvocati

Per quanto riguarda la definizione del compenso gli avvocati sono tenuti ad applicare i valori minimi del tariffario forense.

Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.

Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente l’Ente gestore circa l’esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

9. Controlli

L’Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle istanze ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

10. A chi rivolgersi per maggiori informazioni

Chi avesse bisogno di maggiori informazioni e dettagli può fare riferimento agli uffici che presso ciascun Ordine degli Avvocati è preposto alla gestione della LR citata (solitamente lo stesso ufficio che si occupa del gratuito patrocinio), oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte

Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Settore Affari generali e pari opportunità per tutti

Via Avogadro 30, 10122 Torino

tel. 011.4325505 Fax: 011.4326236

pariopportunita.pertutti@regione.piemonte.it

Fondo per il patrocinio legale delle vittime di discriminazioni

Tutte le vittime di discriminazione, comprese le associazioni che intendono avviare procedimenti per discriminazioni collettive, possono accedere al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.

Possono essere coperti dal Fondo tutti i procedimenti che si riferiscono a fatti consumati in Piemonte a partire dalla entrata in vigore della L.r 5/2016 che ne ha previsto l’istituzione.

A chi è rivolto

Al Fondo possono accedere:

  • tutte le persone di qualsiasi età, residenti e/o domiciliate in Piemonte, e le associazioni di rappresentanza in caso di procedimenti per discriminazioni collettive;
  • persone con un reddito non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato
  • possono accedere alla copertura delle spese stragiudiziali anche le persone che usufruiscono del gratuito patrocinio a spese dello Stato, la cui normativa nazionale non prevede la copertura di tali spese.

Istruzioni per l’accesso al fondo

Il Fondo copre le spese di assistenza legale, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nell’elenco previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Piemonte.

Presso ciascun Ordine degli Avvocati piemontesi è stato istituito un elenco di avvocati accreditati o stanno per essere istituiti elenchi provvisori.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni/modulistica-patrocinio-legale-vittime-discriminazioni

Domanda di accesso al fondo

Parere conformità ordine degli avvocati

Parere congruità ordine avvocati

Modulo ammissione al patrocinio vittime di discriminazione

modulo_recupero_somme

Dichiarazione antiriciclaggio regione piemonte

Fondo per la tutela legale delle vittime di discriminazione

Allegato D liquidazioni 2024 LR 5.16

Allegati

  • Elenco Avvocati settore civile


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    Caricato il: 26.05.2023
  • Domanda di accesso al fondo


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  • Parere conformità ordine degli avvocati


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  • Parere congruità ordine avvocati


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  • Modulo ammissione al patrocinio vittime di discriminazione


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  • modulo_recupero_somme


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  • Dichiarazione antiriciclaggio regione piemonte


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  • Fondo per la tutela legale delle vittime di discriminazione


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  • Allegato D liquidazioni 2024 LR 5.16


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  • Elenco Avvocati settore penale


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    Caricato il: 26.05.2023
  • Richiesta iscrizione elenco dei difensori degli adulti e dei difensori/curatori speciali del minore


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    Caricato il: 29.11.2023
  • Richiesta permanenza elenco dei difensori degli adulti e dei difensori/curatori speciali del minore


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    Caricato il: 29.11.2023
  • Domanda di ammissione


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    Caricato il: 18.05.2022
  • DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI


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    Caricato il: 18.05.2022
  • Violenza di genere - servizi in Piemonte


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    Caricato il: 16.04.2021
  • Convenzione fondo di solidarietà 2013


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    Caricato il: 16.04.2021
  • Regolamento L.R. 16-09


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    Caricato il: 16.04.2021
  • L.R. 16/09 sulle case rifugio


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    Caricato il: 16.04.2021
  • L.R. 11/08


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    Caricato il: 16.04.2021
  • Istruzioni accesso al fondo


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    Caricato il: 18.05.2022

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